Chi deve pagare la pulizia delle parti comuni dell’edificio?
In condominio tutti devono pagare le spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni. Nessuno può ritenersi escluso, a meno che la propria unità immobiliare non sia affatto servita dal bene o dal servizio. Facciamo un esempio concreto. Chi è proprietario di una cantina non raggiunta dall’ascensore non dovrà partecipare alle spese di riparazione di quest’ultimo. È in questo contesto che si inserisce il quesito: cosa fare se un condomino non pulisce le scale? La circostanza che la legge imponga a ogni condomino di prendere parte alla conservazione delle parti comuni non significa che essi stessi siano obbligati a intervenire con il loro lavoro personale. Neanche l’assemblea potrebbe costringere i condòmini a pulire le scale.
Le scale del condominio sono una parte comune dell’edificio. Pertanto tutti i condòmini devono contribuire alle necessarie spese di conservazione e manutenzione. A questa regola ci sono due eccezioni. Secondo la legge, quando un edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità. Se un fabbricato è composto da due palazzine (scala A e scala B) i condòmini che vivono nella scala A dovranno pagare la pulizia di detta scala; stessa cosa per la scala B. Inoltre non è tenuto a partecipare alle spese inerenti alla pulizia delle scale chi non può servirsi delle stesse perché la propria unità immobiliare non ne è raggiunta. Si pensi al condomino che è titolare solamente di uno scantinato a cui si accede per un ingresso esterno del tutto indipendente dalle scale dell’edificio.
La pulizia delle scale spetta a tutti i condòmini, trattandosi di una parte comune dell’edificio. Ciò però non significa che la pulizia spetti materialmente ai proprietari. Infatti questi infatti devono solo contribuire alle spese necessarie per incaricare una ditta o un’altra persona specializzata che si occupi del lavoro. Quando la legge pone a carico di tutti i condòmini la conservazione e manutenzione dei beni e dei servizi comuni non significa che questi debbano provvedervi personalmente, dovendo solo assolvere un obbligo di contribuzione economica.
L’assemblea non può in alcun modo obbligare i condòmini a pulire le scale dell’edificio. Una delibera di questo genere sarebbe nulla in quanto esorbiterebbe dalle proprie attribuzioni. Nemmeno l’assemblea può stabilire un calendario delle pulizie, prevedendo a turno quali siano i condòmini che devono occuparsene. Ciò che invece l’assemblea deve fare è incaricare una ditta oppure una persona specializzata a effettuare detto lavoro, dietro regolare retribuzione.
Il costo della pulizia delle scale rientra tra gli oneri condominiali che tutti devono sopportare, non essendo possibile che qualcuno ne venga esonerato, a meno che non si tratti di proprietario di unità immobiliare neanche raggiunta dalle scale. Il condomino che non contribuisce al pagamento della pulizia delle scale può essere diffidato dall’amministratore; se dovesse continuare a non mettersi in regola, allora lo stesso amministratore potrebbe ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per recuperare le somme non pagate. La legge dice che, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. In altre parole se il condomino rifiuta di pagare le spese relative alla pulizia delle scale, l’amministratore non solo può procedere al recupero forzoso del credito ma può perfino staccargli le utenze, come ad esempio acqua calda e riscaldamento, chiaramente se sono centralizzati.