Salute

Ambulanza privata per eventi e manifestazioni: quando è necessaria e cosa prevede la Normativa italiana in merito

Durante manifestazioni ed eventi sportivi, la sicurezza sul luogo del raduno è una priorità imposta dalla legge che prevede la presenza di un’ambulanza privata di soccorso o trasporto in caso di emergenza. Ogni evento sportivo e unico e differente per numero di partecipanti, svolgimento delle attività o della gara, ecc. per questo motivo prevede anche una differenza sulla tipologia di ambulanza ed equipaggio per supportare al meglio la salute degli atleti e di chi assiste all’evento sportivo.

Ambulanza per eventi sportivi: Cosa prevede la Normativa

Tra il 2017 e il 2018 sono state introdotte diverse integrazioni sulle norme già vigenti in merito alla sicurezza durante gli eventi e manifestazioni sportive.

L’obbligo della presenza di un’ambulanza durante gli eventi è imposta e regolamentata con il D. Lgs. 28/08/1997. La nuova Circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 ha rivisto alcuni obblighi sanciti dal precedente decreto legislativo il 28 agosto 1997 e definiti nel 2014 dalla Conferenza Stato – Regioni e Prov. Autonome Trento e Bolzano.

Secondo la nuova circolare, lo Stato si pone come obbiettivo la semplificazione delle procedure, garantendo le disposizioni più performanti e precise a seconda dei diversi tipi di manifestazioni (in cui l’ambulanza per eventi sportivi diventa necessaria).

Il Comune, una volta ricevuta la documentazione relativa alla richiesta di svolgimento di un evento sportivo, ha il compito di condividere con i sindaci, le prefetture e i presidenti delle commissioni le eventuali problematiche legate alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti.

Equipaggiamento dell’ambulanza per eventi sportivi

L’equipaggiamento previsto per l’ ambulanza per eventi sportivi non si differenzia dalle “classiche ambulanze” (di tipo A o B).

Un’ambulanza di tipo A rappresenta un veicolo di soccorso avanzato indispensabile per garantire la sicurezza negli incontri sportivi e nelle altre manifestazioni. Essa dovrà rispondere alle normative previste dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, seguire le norme regionali e comunitarie relative agli equipaggiamenti dei veicoli da soccorso. Inoltre, l’ambulanza di tipo A deve essere in grado di prevedere manovre di soccorso secondo le più recenti linee guida.

mentre un’ ambulanza di tipo B o C sono mezzi di soccorso avanzato dotati di strumentazione professionale per il monitoraggio delle funzioni vitali, indispensabili per garantire la sicurezza negli incontri sportivi. Entrambe le tipologie di mezzi di soccorso includono al loro interno delle dotazioni di primo soccorso come:

apparecchi per ossigeno

saturimetro

maschera ambu disponibile in più misure a seconda delle dimensioni del paziente

kit di primo soccorso

barella

Glucotest

aspiratore

defibrillatori

apparecchi di ventilazione manuale

borsa di soccorso esterno.

All’interno del mezzo di soccorso è prevista la presenza di personale composto da:

– un autista soccorritore;

– soccorritore con brevetto BLSD (rianimazione con l’ausilio di defibrillatore semiautomatico);

– un secondo Soccorritore

– eventuale paramedico o medico e personale infermieristico.

 

La legge impone che tutto lo staff abbia seguito un corso di primo soccorso di base ed un secondo corso interno ambulanza per operatori di pronto soccorso e trasporto di infermi.

Quando diventa obbligatoria la presenza di un’ambulanza per eventi sportivi?

La presenza di almeno un veicolo di soccorso, durante un evento sportivo, rappresenta un obbligo di cui gli organizzatori dell’evento dovranno farsi carico.

L’obbligatorietà del presidio di un’ambulanza durante gli eventi è stato sancito con il D.Lgs. 28/08/1997. L’esecutorietà della legge si è avuta però solo il 05/08/2014.

“L’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile. Le manifestazioni e gli eventi devono sottostare ad una classificazione del “livello di rischio” che genera una probabilità di natura statistica di avere necessità di soccorso sanitario”.

La direttiva 18 luglio 2018

La Direttiva 18 luglio 2018, n. 11001, ha in sè tutte le indicazioni per garantire la sicurezza, sul luogo in cui si terrà la manifestazione:

– ai requisiti di accesso all’area,

– percorsi di accesso all’area di deflusso del pubblico,

– capienza dell’area della manifestazione,

– suddivisione della zona in settori,

– protezione antincendio,

– gestione dell’emergenza e piano di emergenza ed evacuazione a seguito della valutazione dei rischi.